Cremazione

  • In primo luogo occorre la decisione esplicita di essere cremato espressa dal socio o attraverso il testamento o altra forma di espressione della volontà.
  • La volontà del socio può essere dichiarata anche nel registro tenuto a cura del Presidente, che ne raccoglie la volontà con tutte le garanzie previste.
  • In mancanza di una scelta espressa nei modi precedenti dopo la morte vale la sola dichiarazione del coniuge o in mancanza del parente più prossimo.
  • La segreteria della Società Operaia informa l’impresa funebre incaricata del funerale della volontà del defunto.
  • La scelta di essere cremati comporta la perdita dell’ accompagnamento musicale a spese della Società Operaia.
  • La Società Operaia per contro si fa carico del versamento previsto di Euro 477,01 tramite bollettino postale.
  • Restano invece a carico dei familiari del defunto le spese per il trasporto della salma dopo il funerale da Martina a Bari, dove si trova l’unico impianto regionale per la cremazione, e delle ceneri nel luogo di destinazione.
  • L’urna cineraria può essere portata oltre che nella cappella gentilizia anche nell’ultima residenza del defunto o ancora in altro luogo scelto dallo stesso o dai suoi familiari.
  • Viene completamente evitato il procedimento della esumazione dei resti dopo dieci anni dalla sepoltura.
  • La scelta di essere cremati non è in contrasto con la dottrina della Chiesa Cattolica.

Il Presidente S. O. M. S.
Avv. Francesco Terruli

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri

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