- In primo luogo occorre la decisione esplicita di essere cremato espressa dal socio o attraverso il testamento o altra forma di espressione della volontà.
- La volontà del socio può essere dichiarata anche nel registro tenuto a cura del Presidente, che ne raccoglie la volontà con tutte le garanzie previste.
- In mancanza di una scelta espressa nei modi precedenti dopo la morte vale la sola dichiarazione del coniuge o in mancanza del parente più prossimo.
- La segreteria della Società Operaia informa l’impresa funebre incaricata del funerale della volontà del defunto.
- La scelta di essere cremati comporta la perdita dell’ accompagnamento musicale a spese della Società Operaia.
- La Società Operaia per contro si fa carico del versamento previsto di Euro 477,01 tramite bollettino postale.
- Restano invece a carico dei familiari del defunto le spese per il trasporto della salma dopo il funerale da Martina a Bari, dove si trova l’unico impianto regionale per la cremazione, e delle ceneri nel luogo di destinazione.
- L’urna cineraria può essere portata oltre che nella cappella gentilizia anche nell’ultima residenza del defunto o ancora in altro luogo scelto dallo stesso o dai suoi familiari.
- Viene completamente evitato il procedimento della esumazione dei resti dopo dieci anni dalla sepoltura.
- La scelta di essere cremati non è in contrasto con la dottrina della Chiesa Cattolica.
Il Presidente S. O. M. S.
Avv. Francesco Terruli
Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri